Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l’obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza; il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato – sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede – la restituzione dell’importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli artt. 2055 e 1292 e ss. c.c. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 7078/2026.