Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica riepilogativa della gestione, che compongono ex art. 1130 bis c.c. il rendiconto condominiale, perseguono lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le incertezze, le insufficienze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato; allorchè il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2026, n. 2940.