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Immobile non abitabile? Sì alla risoluzione del contratto di locazione

Qualora il locatore contravvenga alle principali obbligazioni a cui è tenuto quali la garanzia dai vizi, il mantenimento della cosa in stato da servire all’uso convenuto (ex art. 1576, comma 1, c.c.) e da assicurarne il pacifico godimento durante la locazione (ex art. 1585, comma 1, c.c.), la violazione di tali obblighi può condurre alla risoluzione del contratto di locazione in specie qualora il conduttore provi che l’immobile locato non fosse idoneo all’uso pattuito, a fronte di certificato ASL che attesti che l’immobile sia da considerare “non abitabile” per le condizioni igienico-sanitarie accertate. È quanto stabilito dal Tribunale Brindisi con sentenza 05/12/2025, n. 1331.