Skip to content Skip to footer

La subordinazione si configura anche in caso di relazione affettiva stabile, come la convivenza more uxorio

La Cassazione civile, Sez. lav., con ordinanza del 4 febbraio 2026, n. 2281, ha confermato come ogni attività configurabile come lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso in ragione della natura e dei rapporti in essere tra le parti, il quale è stato costituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Tuttavia, la presunzione di non subordinazione di tali attività – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione.