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L’abusivismo sollecitatorio rispetto alle criptovalute ai tempi del MiCAR

La recente sentenza n. 40072/2025 della Cassazione penale ha riconosciuto dirimente ai fini della configurabilità del delitto di abusivismo sollecitatorio ex art. 166, comma 1, lett. c) TUF il carattere finanziario di un’operazione di vendita di bitcoin reclamizzata da un exchanger quale proposta di investimento, dando informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa, proponendosi quale acquirente e amministratore per conto di anonimi fornitori di portafogli di moneta virtuale nonché gestendo gli ordini ricevuti con un’attività di reinvestimento della provvista anche in moneta virtuale. Trova conferma implicita, dunque, l’opinione per cui le condotte di abusivismo nella promozione o nel collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di criptovalute integranti prodotti finanziari o la violazione della riserva di attività nello svolgimento di servizi o attività di investimento pertinenti criptovalute provviste di connotazione finanziaria restano entro l’alveo della fattispecie prevista dall’art. 166TUF, senza essere assorbite dal nuovo illecito penale previsto dall’art. 30d.lgs. 129/2024 e dagli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 3136d.lgs. 129/2024, limitati a specifiche tipologie di crypto-assets (asset-referenced token, e-money token ed other than) estranee alla disciplina MiFID II.