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L’ex coniuge ha diritto alla quota di TFR conferita nel Fondo complementare dopo la domanda di divorzio

In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12-bisL. n. 898/1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 15 maggio 2026, n. 14454.

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