La Cassazione lavoro, sez. lav., ordinanza 30 marzo 2026, n. 7712, confermando il licenziamento per giusta causa di un magazziniere accusato di essersi appropriato di un farmaco, ribadisce che, ammessa l’apprensione del bene e constatata la sua scomparsa, il furto deve ritenersi consumato, con conseguente legittimità del recesso. Centrale è l’uso delle presunzioni semplici per colmare i vuoti probatori e lo spostamento sul lavoratore dell’onere di provare una alternativa lecita alla condotta illecita contestata.