In tema di tutela dei diritti fondamentali del minore disabile, costituisce un “accomodamento ragionevole” la scelta, effettuata da una scuola paritaria, di fornire immediatamente all’alunno un insegnante di sostegno, ancorché privo sia dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, sia della specializzazione al sostegno dell’infanzia, anziché attendere, anche mesi, per l’assunzione di una figura specializzata. Lo stabilisce il Tribunale di Vallo della Lucania, sez. unica, sentenza 7 gennaio 2026.