L’obbligo di cui all’art. 109T.U.L.P.S. per i gestori di esercizi alberghieri di accogliere esclusivamente persone munite di documento di identità idoneo implica necessariamente la verifica de visu della corrispondenza tra l’ospite e il titolare del documento esibito, poiché solo un controllo visivo – diretto o mediato da tecnologie di videocollegamento o simili – garantisce le finalità di sicurezza pubblica sottese alla norma; non sono dunque idonee a soddisfare tale obbligo le procedure di check in totalmente da remoto basate sulla mera trasmissione telematica dei documenti e sull’accesso automatizzato tramite codici o key box all’ingresso. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9101 del 21 novembre 2025.