La Cassazione civile, ordinanza 6 novembre 2025, n. 29432, ribadisce che l’azione di inefficacia ex art. 44l. fall., anche quando investe vendite di beni immobili, ha natura personale e non reale: mira a ripristinare la garanzia patrimoniale dei creditori, senza incidere sulla validità o titolarità del diritto reale. Ne consegue che la mediazione obbligatoria ex art. 5d.lgs 28/2010 non è condizione di procedibilità. La decisione si colloca nel solco dei precedenti che escludono letture estensive e valorizza la mediazione solo quando davvero utile (mediazione delegata).