La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 17 marzo 2026, ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, c. 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento, ovvero dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.