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Mutuo usato per estinguere debiti pregressi: valido se il denaro è nella disponibilità del cliente

Il mutuo c.d. solutorio, destinato anche immediatamente al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario, è valido e, ricorrendone i presupposti, idoneo a costituire titolo esecutivo, purché la somma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante accredito in conto corrente. La destinazione delle somme all’estinzione di debiti preesistenti non integra, di per sé, un’ipotesi di illiceità della causa né di nullità del contratto, salvo l’accertamento di specifiche condotte delittuose. Eventuali finalità fraudolente dell’operazione rilevano sul piano dell’inefficacia dell’atto, mediante i rimedi della revocatoria, e non su quello dell’invalidità, restando ferma la tutela risarcitoria in caso di colpevole concorso della banca nel dissesto del cliente. La difformità tra la destinazione contrattualmente indicata e quella in concreto realizzata può, ricorrendone i presupposti, dar luogo ai rimedi della nullità o della risoluzione del contratto. Così ha stabilito l’ordinanza della Cassazione civile n. 889 del 16 gennaio 2026.