In tema di assegno divorzile, la rinuncia del coniuge a optare per scelte professionali più appaganti, a causa della dedizione alla vita familiare, giustifica, alla luce della rilevata disparità reddituale in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto, l’erogazione di un assegno divorzile di natura compensativa, mentre la disponibilità, in capo alla parte che richiedente l’assegno, di un reddito mensile non gravato da oneri locativi (ove la medesima parte risulti proprietaria dell’immobile di residenza), esclude la sussistenza delle condizioni che giustificano il riconoscimento anche della componente assistenziale dell’assegno. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 27 novembre 2025, n. 31085.