Il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. concerne la categoria dei lavoratori autonomi. Qualora la domanda di insinuazione al passivo sia stata proposta da un’associazione professionale, si presume l’esclusione della personalità del rapporto d’opera da cui quel credito è derivato, a meno che l’istante non dimostri che il credito stesso si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista e sia di pertinenza dello stesso, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale. Laddove l’associazione non fornisca tale prova, il credito professionale assume la configurazione di remunerazione di capitale e non è garantito da privilegio. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29430/2025.