Nell’ordinanza n. 27162 del 2025 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato che la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata, derivante dall’esecuzione di un provvedimento non definitivo, deve essere proposta ex art. 96 c.p.c. nel giudizio di reclamo in cui è stata impugnata la decisione disciplinare, mentre l’inammissibilità della domanda in un autonomo giudizio può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di un vizio che configura una originaria “indecidibilità” nel merito della domanda avanzata.