Nel caso in cui agisce nell’ambito del potere di vigilanza l’ANAC non emana atti dispositivi nei confronti del soggetto vigilato, che non può dunque lamentare alcuna compressione diretta e immediata della propria sfera giuridica, in quanto si limita ad esprimere il proprio avviso interpretativo alla luce della normativa di riferimento e a rilevare potenziali criticità. È quanto afferma il Tar Lazio con la sentenza n. 13677 dell’11 luglio 2025.