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Raccolta differenziata non eseguita correttamente? Il Condominio non è responsabile

In tema di sanzioni amministrative, l’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale. Se tale responsabilità non è configurabile in capo all’amministratore, a maggior ragione non può essere estesa all’ente di gestione condominiale nel suo complesso, per il solo fatto di essere l’assegnatario del contenitore, soprattutto quando, come nel caso di specie, il trasgressore non solo non è stato identificato, ma non vi è neppure la prova che si tratti di un condomino, essendo il mastello collocato sulla pubblica via e, quindi, accessibile a chiunque. È quanto stabilito dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 7 aprile 2026, n. 329.