La Corte costituzionale, sentenza n. 72/2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, n. 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.