Con la sentenza n. 5357/2026, la Cassazione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ente avverso la decisione della Corte d’appello di Brescia. Quest’ultima aveva parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cremona, la quale aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 septiesd.lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di lesioni colpose gravi di cui all’art. 590, comma 3, c.p. La vicenda traeva origine da un incidente sul lavoro, nel quale un operaio addetto alle operazioni di rettifica aveva riportato gravi lesioni. In particolare, nell’impianto in cui il lavoratore operava erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche al fine di intervenire con maggiore rapidità in caso di problemi di riavvolgimento del nastro. La Suprema Corte nella pronuncia in commento ha ribadito i principi relativi alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente e alla loro alternatività, nonché la non necessità di accertare tale rapporto per ciascun imputato, essendo sufficiente la connessione rispetto ad almeno uno degli autori del reato presupposto.