Non trovano applicazione al creditore sequestrante intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare instaurata da altro creditore, giunta alla fase distributiva, le formalità prescritte dall’art. 156 disp. att. c.p.c. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Genova, Sezione Esecuzioni Immobiliari, con ordinanza del 18 giugno 2025.