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Servizi per interruzione volontaria della gravidanza: no ai concorsi per i soli “non obiettori”

La Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 27 marzo 2026 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. l, 3, 51, comma 1, 97, 2, 19 e 21 Cost. nonché all’art. 17 dello stato speciale – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, della legge della Regione siciliana n. 23/2025, nella parte in cui consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’IVG, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza, poiché – all’esito di un’interpretazione costituzionalmente orientata – è escluso che tale disposizione introduca concorsi riservati, dovendo piuttosto essere intesa nel senso di operare solo sul piano organizzativo, per l’assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sull’accesso alle procedure concorsuali, che resta invariato e quindi aperto anche agli obiettori.