L’utilizzazione da parte del singolo condomino del muro perimetrale dell’edificio per le sue particolari esigenze, è legittima purché non alteri la natura e la destinazione del bene, e non impedisca ad altri di farne un uso analogo e non arrechi danno alla proprietà individuale di altri condomini, atteso che il condomino di un edificio può apportare al muro perimetrale comune, senza il bisogno del consenso degli altri condomini, tutte le modifiche che consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva, purché non impedisca agli altri condomini di farne un uso analogo. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27 febbraio 2026, n. 1579.