In tema di compensi del difensore d’ufficio, l’estensione della liquidazione ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale, comunque resa anche nell’interesse dello Stato; quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all’avvocato e tali spese devono essere ricomprese in quelle che l’Erario è tenuto a rimborsare. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza 19/11/2025, n. 30483.