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Responsabilità dei sindaci: incertezze sulla retroattività della nuova disciplina

I limiti quantitativi previsti dall’art. 2407 c.c., come modificato dalla l. n. 35/2025, non possono essere applicati alle condotte dei sindaci poste in essere anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma, sia perché non ne è espressamente prevista la retroattività sia perché, per il suo intrinseco contenuto, non ha una portata indicativa, oltre al fatto che, incidendo direttamente come limite massimo al risarcimento, viene a limitare quantitativamente la soddisfazione dei diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti, e solo abbisognevoli di accertamento giudiziale. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Venezia con la sentenza del 4 luglio 2025.