La falsificazione del mandato dell’originario mandato rilasciato dal cliente per essere poi utilizzato in altri procedimenti integra la violazione non solo del dovere di verità, ma altresì degli obblighi deontologici di probità, lealtà, correttezza e diligenza nell’adempimento della professione. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile dell’1 ottobre 2025, n. 26473.