Solo l’operatore economico che ha preso parte alla gara può contestare gli esiti della procedura: è, dunque, inammissibile il ricorso di chi non abbia presentato l’offerta per cause interne alla propria organizzazione perché, in base al principio di autoresponsabilità, è onere del concorrente attivarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di partecipazione; in tale eventualità risulta al pari inammissibile la domanda di accesso agli atti, non essendo configurabile in capo mancato partecipante un interesse attuale alla conoscenza della documentazione di gara. Lo ha stabilito il Tar Lombardia, sentenza 21 novembre 2025, n. 1061.