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Misure di prevenzione: non incompatibile il giudice che abbia restituito gli atti al PM

La Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 5 dicembre 2025 ha respinto una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, c. 1, lett. a), c.p.p., in relazione all’art. 36, c. 1, lett. g), c.p.p., nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 159/2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente.