La sentenza del Tribunale di Padova 21 luglio 2025, n. 1143 (Giud. Longhi), nel rigettare una domanda risarcitoria in opposizione a decreto ingiuntivo, esclude l’utilizzabilità della perizia resa in mediazione in assenza di un accordo sulla sua producibilità, richiamando l’art. 8, co. 7, D.lgs. 28/2010 e la conseguente operatività dell’obbligo di riservatezza ex art. 9. Il provvedimento offre lo spunto per chiarire presupposti, forma e ricadute operative della CTM dopo la riforma Cartabia.