La Corte costituzionale n. 7 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. – dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, poiché la ratio della norma censurata, finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità familiare, è ravvisabile non solo nei rapporti tra coniugi ma anche in quelli tra conviventi di fatto, in quanto parimenti suscettibili di essere inficiati dall’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, non potendosi – anche nel rapporto di convivenza – imporre l’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro.