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Colpa dell’avvocato: il giudizio controfattuale spetta al giudice di merito

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, l’esito del giudizio ipotetico controfattuale – volto ad accertare, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, se, nell’ipotesi in cui i professionisti avessero tenuto la condotta reputata doverosa, l’assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni – traducendosi in una valutazione di fatto debitamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza del 30 marzo 2026, n. 7649.