In un giudizio di responsabilità amministrativa per danno conseguente a malpractice medica, la condotta del sanitario che ritardi ingiustificatamente il parto cesareo nonostante i segnali di sofferenza fetale integra colpa grave secondo i tradizionali parametri di diligenza, prudenza e perizia. Il danno, tuttavia, deve essere rideterminato alla luce dell’art. 1, comma 1-octies, della l. n. 20/1994, come introdotto dalla l. n. 1/2026, che impone la riduzione dell’addebito entro il c.d. doppio tetto del 30% del pregiudizio accertato e, comunque, del doppio della retribuzione lorda percepita: la disciplina sopravvenuta, in quanto generale e più favorevole, va applicata anche alla responsabilità del sanitario pubblico e prevale sul diverso limite previsto dall’art. 9 della legge Gelli-Bianco, pari al triplo della retribuzione annua lorda. Lo ha affermato la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza depositata il 13 aprile 2026, n. 64.