La sentenza che offre alimento al presente contributo affronta la fenomenologia criminosa della c.d. lottizzazione abusiva “negoziale” (o “cartolare”), che ricorre ogniqualvolta si proceda al frazionamento e alla successiva alienazione di un complesso immobiliare originariamente destinato a struttura alberghiera. La Corte Suprema di cassazione nel caso di specie ha confermato la condanna del reato contratto ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, nei confronti del proprietario venditore e del notaio rogante, fornendo chiarimenti cruciali sulla configurabilità del reato anche in presenza di atti di compravendita formalmente corretti. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, sentenza 27 aprile 2026, n. 15113.