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Occorre prova dell’animus donandi per le donazioni tra coniugi o conviventi

La Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10388 conferma che il versamento di somme tra coniugi o conviventi per l’acquisto di beni non costituisce necessariamente una donazione indiretta. Infatti, in costanza di matrimonio o convivenza di fatto, tali dazioni si presumono effettuate in adempimento dei doveri di contribuzione ovvero di obbligazioni naturali, tendenzialmente irripetibili se non a determinate condizioni. Per qualificare l’atto come liberalità occorre una prova rigorosa dell’effettivo animus donandi.