Skip to content Skip to footer

Contratto di conto corrente: il tempo di conservazione

La sentenza n. 151/2026 della Corte d’Appello di Firenze ha il pregio di chiarire un tema sovente dibattuto fra correntista e banca: il tempo di conservazione della documentazione contrattuale ed il conseguente onere della prova di sua produzione in giudizio. Per i rapporti bancari instaurati da oltre dieci anni senza contestazione del cliente quanto alla forma scritta o alla consegna del contratto di conto corrente ex art. 117TUB e Legge n. 154/1992, l’onere probatorio del correntista in ripetizione non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, mediante la sola allegazione della mancata produzione del contratto medesimo da parte della banca, non essendo quest’ultima tenuta a conservarlo, consegnarlo o esibirlo oltre il limite decennale ex artt. 2220 c.c. e 119, 4° co. TUB.