Il mero voto numerico attribuito all’elaborato dell’esame di abilitazione forense costituisce motivazione sufficiente del giudizio espresso dalla Commissione e non è necessario che siano indicati i voti dei singoli commissari o annotate specifiche osservazioni sull’elaborato. Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. I, sentenza 26 febbraio 2026, n. 3563.