In tema di peculato dell’amministratore di sostegno, quando l’agente espone in modo trasparente nei rendiconti periodici le somme prelevate (qualificandole come “rimborso spese forfettizzate”) e tali rendiconti siano costantemente vistati/approvati senza rilievi dal giudice tutelare, la convinzione che quel “visto” equivalga a un’autorizzazione al prelievo può integrare errore sul fatto (non sul precetto), idoneo a escludere il dolo ai sensi dell’art. 47, comma 3, c.p., con conseguente esclusione della responsabilità per peculato, ferma la qualifica pubblicistica della funzione svolta. La Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 marzo 2026, n. 11116 si sofferma, con la sentenza in commento, su una particolare questione giuridica in materia di peculato contestato all’amministratore di sostegno per l’incasso di somme (assegni) tratte dal patrimonio dell’amministrata. Questi veniva assolto in appello per difetto dell’elemento soggettivo. Vani i ricorsi in Cassazione del Procuratore generale e della parte civile. La S.C. conferma la soluzione assolutoria fondata sull’errore sul fatto idoneo ad escludere il dolo (art. 47, comma 3, c.p.). In sostanza, la questione non è (o non è più) se l’amministratore di sostegno sia soggetto attivo del peculato: la Cassazione ribadisce che tale qualifica è pacifica in giurisprudenza, richiamando più precedenti. Il nodo è invece soggettivo: se, in presenza di prelievi non preceduti (o non sempre preceduti) da una formale liquidazione/autorizzazione, ma esplicitati nei rendiconti e esaminati dal giudice tutelare con visti/approvazioni ripetute, possa radicarsi un ragionevole dubbio circa la consapevolezza dell’ingiustizia dell’appropriazione (cioè il dolo del peculato). Per la Suprema Corte, la soluzione è affermativa.