La permanenza nella casa familiare dei figli chiamati all’eredità, conviventi con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., non costituisce possesso di beni ereditari rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., e conseguentemente non fa sorgere l’obbligo di compiere l’inventario nel termine ivi previsto, né determina l’acquisto della qualità di erede puro e semplice per il mancato adempimento di tale obbligo. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 gennaio 2026, n. 1551.