La Cassazione civile, con ordinanza 7 dicembre 2025, n. 31892 ha affermato che in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti i creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; nel qual caso, il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa di cui all’art. 182-bis, quarto comma, l. fall. ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.