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Per la remissione tacita della querela occorre che l’assenza del querelante sia intenzionale

La mancata comparizione al processo del querelante, citato come testimone e previamente avvisato delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale assenza, affinché possa essere interpretata come volontà di desistere dall’istanza di punizione deve risultare in maniera univoca dal verbale dell’udienza. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. V, sentenza 17 marzo 2026, n. 10260.