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Ricorso dei genitori bocciato: legittima la scelta dell’istituto di nominare docente senza TFA

A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Vallo della Lucania ordinava ad un Istituto paritario di attribuire al minore un insegnante di sostegno. L’Istituto si attivava, anche tramite richiesta (rimasta senza effetto) al Provveditorato agli studi e, in mancanza di personale in possesso del titolo (Tirocinio Formativo Attivo, TFA), nominava un insegnante regolarmente iscritta al corso per il conseguimento di esso. Il genitore dell’alunno ricorreva nuovamente, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., sostenendo che l’Istituto non aveva correttamente eseguito la precedente ordinanza, avendo nominato una persona non fornita del necessario titolo di specializzazione. Il giudice adito rigettava il ricorso e condannava la parte soccombente alla refusione delle spese di lite. Lo stabilisce il Tribunale di Vallo Della Lucania, ordinanza 5 novembre 2025.