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Un solo reato (non due) per chi non paga l’assegno e lascia i figli senza sussistenza

Integra il delitto previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. (e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio di cui all’art. 570-bis c.p., che rimane in esso assorbito) la condotta del genitore che ometta di versare ai figli minori l’assegno liquidato in sede civile, quando da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due norme si trovano in rapporto di specialità: il nucleo comune è costituito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, mentre l’elemento specializzante dell’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. è rappresentato dalla conseguente privazione dei mezzi di sussistenza. La duplicazione delle imputazioni porrebbe a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Lo ha stabilito la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1° aprile 2026, n. 12321.